Accesso ai documenti
Introduzione
Offrire accesso ai documenti è una componente essenziale della politica della BCE in materia di trasparenza e responsabilità per il proprio operato nei confronti del pubblico. Nell’assolvimento dei nostri compiti perseguiamo la massima apertura possibile verso i cittadini d’Europa, rispettando al tempo stesso l’esigenza di tutelare la riservatezza di aspetti specificamente connessi alle modalità con cui la BCE esercita le proprie funzioni. Consulta il piano di archiviazione e conservazione documentale della BCE, per un quadro generale dei documenti della BCE e dei tempi della loro conservazione.
L’accesso ai documenti della BCE è disciplinato dalla Decisione BCE/2004/3 del 4 marzo 2004 e successive modifiche.
In linea con l’impegno all’apertura e alla trasparenza della nostra istituzione, nonché per consentire e agevolare la ricerca, abbiamo creato un Registro pubblico di documenti della BCE.
Richieste
Se un documento non è disponibile nel nostro Registro pubblico di documenti o nei nostri Archivi (cfr. di seguito), è possibile presentare domanda di accesso inviando un’e-mail o una lettera in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea a:
Richieste di accesso del pubblico agli atti | Richieste indirizzate agli Archivi della BCE |
| accesstodocuments@ecb.europa.eu | |
European Central Bank | ECB Archives European Central Bank |
Trattamento
Le richieste di accesso ai documenti sono gestite tempestivamente. Una volta confermata l’avvenuta ricezione di una richiesta, la BCE, entro 20 giorni lavorativi dalla sua registrazione, concederà o rifiuterà l’accesso ai documenti, indicando le ragioni della decisione.
Se la richiesta riguarda un numero molto elevato di documenti o presenta complessità di altro genere, il termine per il trattamento della domanda può essere protratto di ulteriori 20 giorni lavorativi.
In caso di rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della risposta della BCE, presentare domanda di conferma, chiedendo al Comitato esecutivo della BCE di riconsiderare la posizione iniziale della BCE.
Se il Comitato esecutivo rifiuta l’accesso, il richiedente può ricorrere dinanzi al Tribunale dell’Unione europea alle condizioni specificate dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) oppure presentare denuncia al Mediatore europeo, rispettivamente ai sensi degli articoli 263 e 228 del TFUE.
Clicca qui per un quadro dei principali temi in oggetto alle richieste di accesso del pubblico presentate alla BCE.
Clicca qui per una sintesi della politica di divulgazione della BCE nel corso degli anni.
Registro pubblico di documentiIl Registro pubblico di documenti include materiale già divulgato dalla BCE e documenti diffusi in risposta a richieste di accesso del pubblico.
ArchiviI documenti anteriori a 30 anni prima della data corrente o relativi ai predecessori della BCE (Comitato per lo studio dell’Unione economica e monetaria, Comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri della Comunità economica europea, Fondo europeo di cooperazione monetaria e Istituto monetario europeo), declassificati a “BCE-Public” in conformità alla Decisione BCE/2023/17 del 28 luglio 2023, sono accessibili alla sezione Archivi.