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COMUNICATO STAMPA

La BCE pubblica il parere sul Meccanismo unico di risoluzione delle crisi

8 novembre 2013

EMBARGO

Divieto di diffusione fino alle ore 11.00 (ora dell’Europa centrale) di venerdì 8 novembre 2013
  • Il Meccanismo unico di risoluzione delle crisi ( Single Resolution MechanismSRM) andrebbe istituito per quando la BCE assumerà l’insieme delle competenze di vigilanza
  • L’ambito di applicazione dell’SRM dovrebbe comprendere tutti gli enti creditizi degli Stati membri dell’UE partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico
  • La BCE reputa che gli istituti debbano essere suscettibili di risoluzione solo dopo essere stati dichiarati “in dissesto o a rischio di dissesto” da un’autorità di vigilanza
  • La BCE è favorevole all’introduzione dello strumento del bail-in prima del 2018
  • La BCE rileva le modifiche apportate alla proposta di regolamento affinché l’articolo 114 del Trattato costituisca una possibile base giuridica per l’istituzione dell’SRM
  • La BCE auspica la propria partecipazione in veste di osservatore a tutte le riunioni plenarie ed esecutive del Comitato unico di risoluzione delle crisi

La Banca centrale europea (BCE) pubblica oggi il proprio parere giuridico sul Meccanismo unico di risoluzione delle crisi [1], formulato su richiesta del Consiglio dell’Unione europea e del Parlamento europeo.

La BCE sostiene pienamente l’istituzione dell’SRM. Ritiene che l’accentramento del processo decisionale in materia di risoluzione delle crisi rafforzi la stabilità dell’Unione economica e monetaria e che l’SRM sia il necessario complemento al Meccanismo di vigilanza unico.

La proposta di regolamento sull’SRM contempla tre requisiti essenziali per una risoluzione efficace delle crisi:

  • un unico sistema
  • un’unica autorità con poteri decisionali
  • un unico fondo finanziato ex ante dal settore bancario.

La BCE considera fondamentale mantenere distinte le competenze delle autorità di risoluzione delle crisi e delle autorità di vigilanza. Sulla BCE o sulle autorità nazionali competenti, in linea con il regolamento relativo al Meccanismo di vigilanza unico, dovrebbe ricadere soltanto la responsabilità di stabilire se un ente creditizio sia in dissesto o a rischio di dissesto. La valutazione prudenziale sarà quindi un presupposto necessario per assoggettare un istituto a risoluzione della crisi.

La BCE accoglie con favore l’esortazione del Consiglio dell’UE ad adottare la normativa durante l’attuale legislatura del Parlamento europeo. Sostiene inoltre con vigore la tempistica prospettata, secondo la quale l’SRM entrerebbe in funzione il 1° gennaio 2015. Una volta attivato il Meccanismo di vigilanza unico con la conduzione della vigilanza a livello europeo, dovrà accadere altrettanto per la risoluzione delle crisi.

La BCE è favorevole anche ad anticipare l’attuazione dello strumento del bail-in, elemento essenziale della direttiva in materia di risanamento e risoluzione delle crisi.

La BCE rileva l’impegno profuso per introdurre le modifiche necessarie affinché, come base giuridica, si possa utilizzare l’articolo 114 (“ravvicinamento delle disposizioni legislative”) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Ciò consentirebbe di istituire l’SRM senza la necessità di una modifica al Trattato.

Secondo il parere della BCE è preferibile mantenere una netta distinzione tra le funzioni di vigilanza e di risoluzione delle crisi per scongiurare potenziali conflitti di interesse. La BCE raccomanda la propria partecipazione in veste di osservatore alle sessioni esecutive e plenarie del Comitato unico di risoluzione delle crisi.

Per richieste di informazioni da parte dei media si invita a contattare Uta Harnischfeger (tel. +49 69 1344 6321) oppure Peter Ehrlich (tel. +49 69 1344 8320).

  1. [1]Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie e che modifica il Regolamento (UE) n. 1093/2010.

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